Il divieto di sottoscrizione delle proprie azioni

Il divieto di sottoscrivere azioni proprie fu stabilito, per la prima volta a livello europeo, all’art. 18 della seconda direttiva in materia societaria 77/91/CEE del 13 dicembre 1976. Al momento dell’entrata in vigore della direttiva, il divieto era già considerato vigente in tutti gli Stati membri...

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Bibliographic Details
Main Author: Bailoni, Sara
Other Authors: Malberti, Corrado
Format: Doctoral Thesis
Language:Italian
Published: Università degli studi di Trento 2020
Online Access:http://hdl.handle.net/11572/273726
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description Il divieto di sottoscrivere azioni proprie fu stabilito, per la prima volta a livello europeo, all’art. 18 della seconda direttiva in materia societaria 77/91/CEE del 13 dicembre 1976. Al momento dell’entrata in vigore della direttiva, il divieto era già considerato vigente in tutti gli Stati membri anche se, fatta eccezione per la Germania, nessun ordinamento prevedeva una disciplina esplicita di legge. In Italia, si riteneva che la sottoscrizione di azioni proprie fosse vietata in base alla disciplina prevista per l’acquisto, ai sensi dell’art. 2357 o per la sottoscrizione reciproca di azioni, ai sensi dell’art. 2360 c.c. Non mancavano, però, opinioni favorevoli all’ammissibilità della sottoscrizione, purché si applicassero le stesse condizioni di cui all’art. 2357 c.c. In seguito, con il d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, di attuazione della seconda direttiva, il divieto fu sancito a livello legislativo, mediante l’introduzione nel codice civile dell’art. 2357-quater. Nel corso degli anni, la normativa in materia di azioni proprie contenuta nella seconda direttiva è stata modificata a più riprese. Tuttavia, mentre la disciplina relativa all’acquisto e alle altre operazioni sulle proprie azioni ha subito un’evoluzione in senso permissivo, la sottoscrizione è l’unica operazione che continua ad essere soggetta ad un divieto assoluto. Attualmente, il divieto di sottoscrivere azioni proprie è previsto all’art. 59 della direttiva (UE) 2017/1132 che riproduce, senza alcuna variazione, il testo originario dell’art. 18. Con il presente lavoro, si vogliono esaminare le ragioni che giustificano il mantenimento di una disciplina così rigorosa, analizzando le origini e l’evoluzione della normativa, europea e nazionale, gli interessi tutelati dal divieto di sottoscrizione ed i potenziali pericoli insiti nell’operazione. Avvalendosi di un approccio di tipo comparatistico si cercherà di individuare l’ambito applicativo dell’art. 18 della direttiva, al fine di verificare se vi siano degli spazi entro i quali la società può acquistare le proprie azioni a titolo originario senza violare il divieto di sottoscrizione sancito a livello europeo. Come verrà evidenziato, la sottoscrizione di azioni proprie, se ammessa entro determinati limiti, rappresenta infatti uno strumento utile per la realizzazione degli interessi della società. Nel primo capitolo sarà ripercorsa l’evoluzione storica della normativa europea, a partire dalla direttiva 77/91/CEE fino alle ultime novità. Particolare attenzione sarà dedicata ai lavori preparatori alla direttiva, al fine di ricostruire e comprendere le origini del divieto di sottoscrizione di proprie azioni. Il secondo capitolo sarà dedicato all’analisi delle soluzioni adottate in alcuni degli Stati membri dell’Unione europea. Tra questi, saranno presi in considerazione anzitutto gli ordinamenti di Germania, Francia e Regno Unito, in ragione della loro importanza e del ruolo che hanno avuto nell’elaborazione della direttiva. In seguito, ci si concentrerà sul diritto finlandese nel quale, in occasione della riforma del diritto societario avvenuta nel 2006, è stato introdotto un nuovo istituto (lo «share issue to the company without payment»), che risulta particolarmente interessante ai fini della presente analisi. Nel capitolo terzo verrà esaminata l’evoluzione del diritto italiano, a partire dal codice di commercio del 1882, fino alle modifiche più recenti. La normativa attualmente vigente in Italia verrà approfondita nel quarto capitolo, con particolare attenzione alla disposizione di cui all’art. 2357-quater e alla sottoscrizione effettuata da parte di imprese collegate. Ci si occuperà, brevemente, anche della sottoscrizione di quote proprie da parte della società a responsabilità limitata che, anche se esula dall’oggetto di questo lavoro, presenta dei profili di particolare interesse soprattutto in ragione della recente evoluzione in materia di piccole e medie imprese. Infine, il capitolo quinto sarà dedicato alla ricerca della ratio del divieto di sottoscrizione e all’individuazione di eventuali operazioni che, pur realizzando un acquisto di azioni proprie a titolo originario, possono essere considerate lecite.
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