Le "scriminanti" controverse. Alcune ipotesi problematiche

Il presente elaborato, è composto di due sezioni in cui sorge una “controversia” che riguarda la categoria delle “scriminanti”: nella prima sezione, la tipologia delle scriminanti viene analizzata all'interno delle cause di non punibilità, lato sensu intese. In particolare, vengono esaminati d...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Annibalini, Andrea <1981>
Other Authors: Fondaroli, Desiree
Format: Doctoral Thesis
Language:it
Published: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 2011
Subjects:
Online Access:http://amsdottorato.unibo.it/4199/
Description
Summary:Il presente elaborato, è composto di due sezioni in cui sorge una “controversia” che riguarda la categoria delle “scriminanti”: nella prima sezione, la tipologia delle scriminanti viene analizzata all'interno delle cause di non punibilità, lato sensu intese. In particolare, vengono esaminati due profili, su cui dottrina e giurisprudenza hanno offerto catalogazioni difformi: l'art. 68 comma I della Costituzione, sull'insindacabilità del parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle proprie funzioni, e l'art. 598 del codice penale sull'immunità giudiziale delle parti e dei loro patrocinatori per gli scritti presentati ed i discorsi pronunciati in sede giudiziale. Dalle diverse opzioni ermeneutiche prescelte, discenderanno pertanto anche differenti risvolti sul piano applicativo: Il capitolo I, tratta per l'appunto della differente disciplina tra cause di giustificazione, cause di non punibilità in senso stretto, e scusanti. La seconda sezione, attiene alla diversa problematica della scriminante non codificata nell'attività sportiva, laddove per limiti intrinseci alle disposizioni normative, le scriminanti codificate, in particolare gli articoli 50 e 51 del codice penale, si rivelano insufficienti alla descrizione del fenomeno dell'attività sportiva violenta, od eventualmente violenta. Questa seconda sezione, necessitava di un'apposita analisi, contenuta nel capitolo introduttivo alla predetta, sul tema della possibile configurabilità nell'ordinamento italiano dell'analogia in bonam partem (all'interno della quale, rientrano per l'appunto le scriminanti), principale obiezione rispetto all'ammissibilità di scriminante altrimenti definite tacite, non codificate o atipiche.