Summary: | <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Lavoro (controversie) – area della tutela obbligatoria - licenziamento orale intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 - giudizio instaurato successivamente – nuovo rito - applicabilità.*</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Lavoro (rapporto) – licenziamento orale intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 – giudizio instaurato successivamente – art. 18 nuovo testo – applicabilità – esclusione.*</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Lavoro (controversie) – lavoro irregolare – differenze retributive connesse all'accertamento della natura del rapporto - inammissibilità.*</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: xx-small;"><strong>Lavoro (controversie) – area della tutela obbligatoria - licenziamento orale intimato prima dell'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 – mera domanda di condanna al pagamento dell'indennità ex art. 8 della l. n. 604 del 1966 – irrilevanza – offerta della prestazione – necessità – invito alla reintegrazione – insufficienza – domanda giudiziale di pagamento dell'indennità risarcitoria – irrilevanza – conseguenze – carenza di interesse ad agire – rigetto nel merito .*</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: xx-small;"><em>Alla controversia di impugnazione del licenziamento, il cui ricorso sia stato depositato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, si applica il nuovo rito speciale, ancorché il licenziamento si sia perfezionato in data anteriore e ancorchè sia assoggettato alla tutela obbligatoria. *</em></span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: xx-small;"><em>L'inefficacia del licenziamento privo del requisito della forma scritta non comporta l'automatico riconoscimento, in capo al prestatore di lavoro, del diritto alla corresponsione delle retribuzioni non percepite in seguito alla interruzione di fatto del rapporto contrattuale. Poiché non integrano costituzione in </em>mora accipiendi<em> né l'impugnazione del licenziamento con la richiesta stragiudiziale di essere reintegrato, né la domanda giudiziale di condanna all'indennità ex art. 8 della legge n.604 del 1966 quest'ultima domanda deve essere rigettata. *</em></span></span></p> <p><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;"><span style="font-size: xx-small;"><em>La domanda del ricorrente, con riferimento all'accertamento presupposto della natura subordinata del rapporto, volta alla corresponsione delle differenze retributive, deve esser dichiarata inammissibile, atteso che l'art. 1, comma 48 dispone che con il ricorso non possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47 del presente articolo (salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi)</em></span></span></p>
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