Un passo indietro sul fronte dei diritti di libertà e di eguaglianza in materia religiosa [?]
Questa nota di commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016, non sottoposta a valutazione, è pubblicata anche in Nomos (rivista telematica), 1, 2016 SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La corte ritiene ammissibile l’intervento, nel giudizio costituzionale, dell’associazione privata degli...
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Università degli Studi di Milano
2016-06-01
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Series: | Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale |
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doaj-3b8cc55ab2a34bf1b6dace24a8c5f37c2020-11-25T04:03:53ZitaUniversità degli Studi di MilanoStato, Chiese e Pluralismo Confessionale1971-85432016-06-010010.13130/1971-8543/72186356Un passo indietro sul fronte dei diritti di libertà e di eguaglianza in materia religiosa [?]Sergio LaricciaQuesta nota di commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016, non sottoposta a valutazione, è pubblicata anche in Nomos (rivista telematica), 1, 2016 SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La corte ritiene ammissibile l’intervento, nel giudizio costituzionale, dell’associazione privata degli atei e degli agnostici razionalisti. Funzione e importanza dei gruppi sociali organizzati per l’affermazione dei diritti verso e contro le religioni – 3. L’UAAR può essere considerata una confessione religiosa? – 4. Non è ammesso un controllo giurisdizionale sulle decisioni del consiglio dei ministri riguardanti l’avvio delle trattative per la stipulazione di eventuali intese tra una confessione religiosa e lo Stato. Ma “ci sarà pure un giudice a Berlino!” – 5. Potere politico, potere amministrativo e potere giurisdizionale in tema di diritti dei gruppi religiosi in Italia – 6. Ragioni della politica e ragioni del diritto: una scelta metodologica. Dubbi, nella fattispecie, sul ruolo del parlamento come organo di garanzia che esercita il controllo sul governo – 7. 2 aprile 1966: il ricordo di una giornata particolare di cinquant’anni fa.http://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/7218Concordati e intese |
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Questa nota di commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016, non sottoposta a valutazione, è pubblicata anche in Nomos (rivista telematica), 1, 2016
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La corte ritiene ammissibile l’intervento, nel giudizio costituzionale, dell’associazione privata degli atei e degli agnostici razionalisti. Funzione e importanza dei gruppi sociali organizzati per l’affermazione dei diritti verso e contro le religioni – 3. L’UAAR può essere considerata una confessione religiosa? – 4. Non è ammesso un controllo giurisdizionale sulle decisioni del consiglio dei ministri riguardanti l’avvio delle trattative per la stipulazione di eventuali intese tra una confessione religiosa e lo Stato. Ma “ci sarà pure un giudice a Berlino!” – 5. Potere politico, potere amministrativo e potere giurisdizionale in tema di diritti dei gruppi religiosi in Italia – 6. Ragioni della politica e ragioni del diritto: una scelta metodologica. Dubbi, nella fattispecie, sul ruolo del parlamento come organo di garanzia che esercita il controllo sul governo – 7. 2 aprile 1966: il ricordo di una giornata particolare di cinquant’anni fa. |
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